Preg.mo dott. Nordio,
il presente segue l’ Esposto del 07/12/2022 a Lei inviato.
Esso nasce dall’ ennesimo strano processo e condanna per diffamazione intentato dalla Procura, nonostante la duplice richiesta di archiviazione del PM.
E poiché in ambito dibattimentale si è fatto cenno con espressioni pesanti circa le due precedenti condanne per diffamazione, è opportuno spendervi due parole, e allegare sintetica documentazione, che attesta in modo inequivocabile la corruzione di consistente parte della magistratura, sino ai più alti livelli. Il cui operato sembra aver mirato non ad accertare la verità per esercitare la giustizia, ma solo a coprire il “sistema”. Producendo atti dall’ apparenza incongrua, omettendo di fare vere indagini, e quindi coprendosi del discredito generale.
Si ribadisce che unico scopo della pubblicazione in internet della documentazione è stato di far conoscere l’ operato della magistratura, come specificato in testa al sito www.casigiudiziari.it.
Si annota anche che il vecchio sito www.arteetangenti.com fu archiviato definitivamente, e che i 2 più recenti sotto illustrati non si discostano da esso quanto a modalità di esposizione.
I molteplici precedenti processi (come l’attuale nel sito www.casigiudiziari.it) furono immessi nel sito www.arteetangenti.com, chiuso e ora riaperto nei suoi documenti principalissimi nel sito www.ilmostrodifirenze.com, così nominato perché secondo quanto riferito dall’ ispettore F.*** della Polizia Criminale della Questura di Perugia (che interrogò il sottoscritto quale persona informata dei fatti), tutti i personaggi segnalati in sito erano presenti nell’ inchiesta “Mostro di Firenze/delitto Narducci”.
Si fa anche presente che nell’ antico sito www.arteetangenti.com c’è traccia di minacce telefoniche ricevute dal sottoscritto.
Ora la sintetica analisi delle varie diffamazioni (la cui documentazione si trova nei siti internet precedentemente segnalati):
1° Diffamazioni. Si allega firma apocrifa su bilancio cooperativa musicale Umu sintesi, irregolarità formale che avrebbe dovuto portare ad approfondimenti sostanziali (falso in bilancio) mai effettuati. La domanda: “il soggetto con quale delle due firme firmava assegni o documenti amministrativi?” non ha mai avuto risposta. Detta documentazione palleggiata per 7 anni (89/96) in varie procure, ha portato infine all’ interrogatorio del firmatario, ma dopo poche settimane dalla prescrizione del reato. Oltre a ciò il sottoscritto segnalava nomi e cognomi di chi gli aveva chiesto tangenti per avere pubbliche contribuzioni, tangenti pari al 60% di quanto concesso, sotto forma di regalie varie (automobili, orologi d’oro, etc). Non ne seguiva alcun accertamento contabile, ma assurda condanna per diffamazione.
- Firme false su bilancio cooperativa con sovvenzioni pubbliche,
- firma autentica depositata in tribunale,
- verbale di accertamento della falsità delle firme, dopo 7 anni dalla segnalazione della irregolarità, e reato prescritto,
- verbale con nomi dei funzionari regione richiedenti tangenti.
NESSUN ACCERTAMENTO CONTABILE. Condanna per diffamazione.
2° diffamazione.
- 3 richieste di accesso ai bilanci del Conservatorio,
- piena difformità tra interrogatorio del Direttore e la relativa sentenza,
- documenti giacenti in conservatorio senza riscontro,
- amministratore protestato per assegni a vuoto,
- vi è agli atti anche una corposa ispezione ministeriale attestante illeciti.
NESSUN ACCERTAMENTO CONTABILE predisposto dal tribunale. Assurda condanna per diffamazione.
3° Diffamazione. Inerente ad una Separazione/Divorzio, circa un certo strano agriturismo (vedi oltre) e al timore dello scrivente (rappresentato in Atti) che la ex consorte madre del figlio potesse essere entrata in un giro strano. Si fa presente che analogamente alle prime due diffamazioni, è stato messo nel sito internet www.casigiudiziari.it solo il materiale giudiziario oramai di pubblico dominio, e cioè: le 2 Sentenze di Separazione ed il solo materiale in Atti ad esse relativo. Si provvedeva inoltre ad oscurarne i nomi, pur non essendo ciò dovuto essendo i documenti oramai pubblici. Dalla cui lettura si evince che la verità processuale è totalmente difforme e contrastante dalla verità documentale (addebito, modalità mantenimento figlio, residenza casa assegnata dal Presidente).
Si annota: che si provvedeva a citare per falsa testimonianza (e nel caso della T. anche per calunnia) 3 teste (B.*** vedi dichiarazione agriturismo; T.*** O.** vedi documentazione vigili, Gesenu, condomini, investigatore, Googlemaps; T.*** vedi dichiarazione coniuge e coniugi R.***), senza che ciò abbia avuto alcun seguito.
Che l’ intera documentazione acclusa in internet ed in atti è assolutamente vera, non manipolata, né riportata in modo parziale o distorto.
Che tutte le opinioni dello scrivente vengono riportate non in forma assertiva, ma sempre come possibili deduzioni, o ipotesi, o considerazioni probabili, riconducibili cioè all’ esercizio del libero pensiero, non essendo previsto dal codice il reato di opinione. (vedasi archiviazione vecchio sito www.arteetangenti.com)
Date tali premesse ipotetiche ma scaturite da incontrovertibile documentazione, la richiesta di fornire prove o di farle emergere in dibattimento è assurda, sia perché il sottoscritto si è sempre espresso in forma ipotetica, mai assertiva; sia soprattutto perché le indagini non sono in potere e dovere del comune cittadino, che non può esigere tabulati telefonici, controllare le utenze, leggere gli SMS, predisporre interrogatori, predisporre intercettazioni telefoniche, fare controlli contabili incrociati, predisporre appostamenti. Cose che solo la Magistratura ha il potere di fare.
Si annota: che a Fascicolo non è stata trovata alcuna indagine sul predetto agriturismo. Si ebbe solo notizia di interrogatorio all’ allora compagno della O.***, dal contenuto assolutamente illogico e improprio.
Che il cosiddetto agriturismo oggetto del processo, in cui l’ investigatore privato accertava affitti di appartamentini per periodi prolungati di mesi dell’ allora compagno della O.***, almeno all’ epoca dei fatti era totalmente privo di insegne pubblicitarie, cosa del tutto illogica per una attività commerciale, essendo ben noto che la pubblicità è l’ anima del commercio.
Che affitti prolungati nel tempo di appartamentini non sembrano avere nessuna altra logica spiegazione se non in attività prostituiva. La difesa ad oltranza di questi dati di fatto incontrovertibili pone interrogativi.
Che la sorella della O.*** attestava – con strani SMS non richiesti – i comportamenti vivaci della di lei sorella.
Che il sottoscritto, per essersi allontanato 15 minuti dal figlio minore di 8 anni di soli 25 metri (camper), lasciandolo giocare in zona affollata da genitori ed altri bimbi, è stato denunciato, immediatamente chiamato dai carabinieri e poi dal giudice che lo ammoniva. Ma la circostanza della O.*** che (come si può dedurre dalla testimonianza scritta dalla titolare agriturismo) non aveva con sé il figlio nella notte del 5/9/2013, e aveva quindi abbandonato il minore a vari kilometri di distanza per circa 12 ore, non ha avuto alcun seguito.
Che le 3 articolate racc inviate alla Procura Generale, dott. Cantone, e contenenti notizie di reato con nomi asteriscati cioè coperti, non hanno avuto alcun seguito, non essendo stato il sottoscritto mai convocato per svelare e illustrare nomi e circostanze.
Si aggiunga anche il mancato annullamento della Donazione di un appartamento fatta in anni molto lontani all’ex consorte, avendo comprovato che fu lecita operazione dettata da esigenze fiscali di prima casa, e non da volontà di frode. Ed avendo dimostrato il sottoscritto di aver seguitato a corrispondere personalmente per anni tutti gli adempimenti fiscali dell’ immobile. Come anche previsto per l’annullamento della Donazione.
Infine si riporta voce – che non spetta a chi scrive verificare – che la dott.ssa *** sia prostituta di alto bordo, percettrice di tangenti e altro; similmente ad altri soggetti istituzionali. La contorta vicenda con la difesa ad oltranza di agriturismo e persone coinvolte, sembra confermare detta voce.
Si auspicano ispezioni.
Distinti saluti.
Perugia, 19/10/2023.